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Lo studio Vitale ha assistito il Comune di Saviano nel complesso procedimento, ai sensi dell’art. 7 comma 7 della L.R. n.19/2009, finalizzato a non consentire ulteriori interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo per la trasformazione in edilizia abitativa degli immobili dismessi, potenzialmente soggetti all’applicazione della disposizione normativa eccezionale in parola.
Il TAR Campania, Napoli, condividendo il procedimento posto in essere e le tesi difensive dello studio ha rigettato il ricorso proposto da un’operatore economico avverso il predetto procedimento e il consequenziale diniego adottato dall’Ente comunale su una richiesta di Permesso di Costruire per il recupero dell’area degradata.
Il Giudice Amministrativo, in particolare, ha affermato importanti principi in materia di scelte pianificatore comunali in rapporto alla legislazione speciale del cd. piano casa.
Le deliberazioni comunali di identificazione delle aree sottratte all’applicazione del cd. “piano casa”- nel caso deciso L.R. Campania n.19/2009- sono scelte pianificatorie dalla quali non discendono aspettative qualificate; di conseguenza, è sufficiente la pubblicazione all’Albo pretorio e le stesse non devono essere notificate ai proprietari delle aree che ne costituiscono l’oggetto per poter acquisire efficacia.
Inoltre, “Le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l’ampia discrezionalità di cui godono gli enti (Regione; Comuni) che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito.” (Consiglio di Stato sez. IV, 21/08/2023, n.7881).
sentenza TAR Napoli n.1621.2024

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