Con sentenza n.****/2018, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, ha fornito importanti chiarimenti relativamente alla disciplina dei Consorzi Stabili.
In particolare la questione di diritto affrontata dal Giudice di Appello riguarda l’applicabilità (e non) del cd. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara.
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, nel delineare i tratti distintivi dei consorzi stabili, ha riprodotto solo in parte la disciplina previgente.
Rilevante, per quanto concerne l’applicabilità, o meno, del cd. cumulo alla rinfusa, è la previsione normativa di cui all’art.47, comma 2 (come sostituito dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), il quale testualmente cita:
“I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”.
Il G.A., nell’esaminare tale disposizione normativa, ha osservato che la stessa rinvia all’art.84, comma 2 (il quale a sua volta rinvia all’art.83, comma 2), solo in riferimento alle procedure aventi ad oggetto lavori; ciò in quanto lo stesso art.83, comma 2, nel disciplinare i criteri di selezione, dispone che “Per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, …omissis… il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c)…omissis… Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 14”.
Ne discende che il rinvio della piena operatività dell’art. 47, comma 2, all’adozione del decreto MIT riguarda i soli consorzi stabili di lavori, non quelli di servizi o di forniture.
In sostanza, il cd. “cumulo alla rinfusa” può trovare oggi applicazione solo nell’ipotesi di Consorzi Stabili di lavori (ciò in forza della disciplina transitoria ex art.83, comma 2 e art.216, comma 14, del Codice); per quanto riguarda, invece, i Consorzi Stabili di servizi o forniture, per gli stessi non potrà essere applicato detto “cumulo” sulla scorta dell’art.47, comma 2, il quale prevede che: “…i Consorzi Stabili… possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto”.
avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale
avv. Anna Rita De Crescenzo