Con recente ordinanza n.***** del 24 agosto 2018, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. ***** del 2014 e n.**** del 2012), hanno affermato che, in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il Comune) nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell’ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell’appaltatore, causato dal ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l’ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
La controversia traeva origine dalla decisione della Corte territoriale di concedere la condanna, in favore dell’Appaltatore, del dovuto da parte dell’Ente Locale, anche in ipotesi di ritardo nel versamento legato al mancato e/o tardivo finanziamento nei confronti del Comune ad opera della Regione.
Ebbene, il ricorso per la Cassazione della pronuncia, promosso dal Comune, è stato rigettato dalla Cassazione la quale è partita dal generale principio dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 1218 c.c., in virtù del quale il debitore è responsabile per solo fatto dell’inadempimento, salva la prova dell’impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che “non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l’assenza di colpa con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento”.
Ciò premesso, il Collegio ha concluso che, la circostanza del ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (es. la Regione), non è sufficiente a scagionare l’Ente Comunale dalla responsabilità di ritardato pagamento.
avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale