Il Tar Lombardia, Milano, ha accolto, in sede cautelare, il ricorso proposto dallo Studio Legale Vitale, per conto della società -omissis-, avverso la revoca dell’autorizzazione a svolgere le operazioni di movimentazione merci, lavorazione merci, trasporto e facchinaggio all’interno del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano.
Tale provvedimento di revoca era stato adottato sulla scorta di presunte violazione degli “obblighi di leale cooperazione fra operatori ed Ente gestore sanciti dal Protocollo prefettizio per la legalità del 21.1.2013”.
Il Giudice Amministrativo, accogliendo la tesi prospettata dallo Studio, ha affermato che una tale violazione comporta l’applicazione “della sanzione della sospensione fino a 30 giorni dell’autorizzazione” e che solo in caso di recidiva, id est “alla terza violazione accertata”, può giustificarsi il radicale provvedimento espulsivo.
ordinanza Tar Milano n.1752.2018