La Sezione Terza del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi sulla portata del cd. “giudizio di equivalenza”, di cui all’articolo 68 del Decreto Legislativo, 18 aprile 2016, n.50 (codice dei contratti pubblici), ha ribadito che la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di gara in merito al giudizio di equivalenza dei prodotti offerti, per costante e pacifica giurisprudenza, è soggetta a margini di sindacato giurisdizionale limitati esclusivamente alla deduzione di macroscopiche illogicità o irrazionalità.
Inoltre, ha chiarito come il medesimo giudizio, strutturalmente, presuppone non già l’identità, ma piuttosto la ontologica diversità strutturale, dei due termini relazionali (vertendo sulla equiparabilità funzionale dei due prodotti: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.****/2020).
Nel caso di specie, con le medesime censure dedotte in primo grado, la parte appellante aveva contestato l’equivalenza dei prodotti offerti dall’aggiudicataria, rispetto a quelli richiesti dalla lex specialis. Tuttavia, già il giudice di prime cure (TAR Lazio, n.***/2020), considerando sussistente l’equivalenza tra “domande e offerta” poiché desumibile dalla documentazione tecnica prodotta dall’operatore (in sede di gara e successivamente in giudizio) e ritenendo la valutazione (implicita), operata dalla Commissione esaminatrice, non affetta da vizi di illogicità od irragionevolezza deducibili in sede giurisdizionale, aveva rigettato il suddetto gravame.
La Sezione Terza del Consiglio di Stato, con sentenza n.****/2020, oggetto del presente approfondimento, condividendo quanto già disposto dal giudice di primo grado, ha ribadito come la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di gara in merito al giudizio di equivalenza dei prodotti offerti, per costante e pacifica giurisprudenza, è soggetta a margini di sindacato giurisdizionale limitati esclusivamente alla deduzione di macroscopiche illogicità o irrazionalità.
Ebbene, il giudizio di equivalenza delle offerte costituisce legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte della pubblica amministrazione, di conseguenza il sindacato giurisdizionale deve attestarsi su riscontrati (e prima ancora dimostrati) vizi di manifesta erroneità o di evidente illogicità del giudizio espresso dalla commissione di gara, con la conseguenza che lo stesso potrà essere annullato dal giudice amministrativo solo a fronte di evidenti errori di fatto o riscontrati profili di irragionevolezza ed illogicità.
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