La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 28 agosto 2017 n. 4078, ha rimesso all’attenzione dell’Adunanza Plenaria la questione concernente la possibilità di erogare, da parte di una pubblica amministrazione, somme di danaro, spettanti a titolo di risarcimento del danno, in favore di un soggetto che sia stato attinto da un’informativa Interdittiva Antimafia, ai sensi degli art.84, comma 3 e art.91, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 (cd. Codice delle Leggi Antimafia).
In particolare, è stato sottoposto all’Adunanza Plenaria il seguente quesito: se la previsione di cui al comma 1, lettera g), dell’articolo 67 del ‘Codice delle leggi antimafia’ (in base al quale “le persone alle quali viene applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: …. g) contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”) possa essere intesa anche nel senso di precludere il versamento in favore dell’impresa di somme dovute a titolo risarcitorio in relazione a una vicenda sorta dall’affidamento (o dal mancato affidamento) di un appalto.
L’Adunanza Plenaria, nel dare riscontro a tale quesito, ha richiamato quanto già affermato con precedente decisione 5 giugno 2012 n.9 con la quale, analizzando l’art. 4 d. lgs. n. 490/1994 (coincidente con il vigente art. 67 del Codice delle leggi antimafia), era stato affermato – in riferimento alla esclusione di “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” – che “l’ampia clausola di salvaguardia contenuta nella citata prescrizione è idonea a ricomprendervi quelle . . . in cui la matrice indennitaria sia più immediatamente percepibile rispetto a quella compensativa sottesa ad ogni altra tipologia di erogazione”.
Secondo i Giudici Amministrativi, “non si vede perché nella suddetta ratio dovrebbero rientrare unicamente le erogazioni dirette ad arricchirlo (l’imprenditore colpito da interdittiva, ndr) e non anche quelle dirette a parzialmente compensarlo di una perdita subita sussistendo per entrambe il pericolo che l’esborso di matrice pubblicistica giovi ad un’impresa soggetta ad infiltrazioni criminali”.
Ciò in quanto l’espressione usata dal legislatore concernente il divieto di ottenere (o meglio, l’incapacità a poter ottenere), da parte del soggetto colpito dall’Interdittiva Antimafia, “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, ricomprenderebbe anche l’impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all’attività di impresa.
In sintesi, L’Adunanza Plenaria, con la sentenza 6 aprile 2018 n.3, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l’art. 67, co. 1, lett. g) del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere, da parte del soggetto colpito dall’Interdittiva Antimafia, “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, ricomprende anche l’impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all’attività di impresa.
avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale

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