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Il Consiglio di Stato conferma l’esito dei sei giudizi innanzi il Tar Campania osservando quanto segue:
“che l’incandidabilità debba riguardare la prima tornata elettorale, di ciascun livello istituzionale, concernente il Comune oggetto dello scioglimento che ha dato luogo all’incandidabilità (e non un qualsiasi altro Comune compreso nella Regione, anche se, in ipotesi, lontano e privo di alcun collegamento diretto con le dinamiche socio-economiche e politiche e con le vicende istituzionali di quello sciolto), discende dalla ratio della “sanzione” prevista dall’art. 143, comma 11, cit.
Se un soggetto è stato dichiarato incandidabile è perché, in esito ad un procedimento giurisdizionale concluso con provvedimento definitivo, si è ritenuto che in quel determinato Comune, e dunque con riferimento alle vicende di quel Comune, si sia reso partecipe di infiltrazioni della criminalità organizzata o ne abbia subito i condizionamenti o abbia contribuito a determinare il dissesto dell’ente locale. Ed infatti il TAR, nella sentenza appellata, ha correttamente individuato la ratio della norma, sottolineando che, se l’incandidabilità venisse consumata con la prima tornata elettorale di un qualsiasi altro Comune della stessa Regione “si rischierebbe da un lato di vanificare la funzione “afflittiva” che il Legislatore ha sicuramente tenuto presente con la misura in esame che rappresenta un rimedio volto alla salvaguardia di beni primari della collettività nazionale, al fine di evitare il ricrearsi delle situazioni, cui lo scioglimento dell’Ente ha inteso ovviare, di ingerenza e condizionamento da parte delle associazioni criminali operanti sul territorio e di grave dissesto cagionato all’ente locale, dall’altro di svilire la finalità preventiva che detta misura persegue evitando che a mezzo di una nuova rielezione, a distanza di poco tempo dallo scioglimento dei precedenti organi politico- amministrativi, possano di nuovo prodursi i menzionati fenomeni degenerativi che hanno provocato l’intervento statale”.
Consiglio di Stato, n.3087.2018

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