Il Consiglio di Stato, con recente sentenza 10 aprile 2019, n.****, si è pronunciato sulla natura delle “referenze bancarie” e sulla loro idoneità a rappresentare un mezzo di prova sull’affidabilità economico – finanziaria dell’operatore economico che abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara.
In particolare, i Giudici di Appello, confermando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, hanno affermato che esse:
– costituiscono uno dei mezzi di prova dei requisiti economico – finanziari necessari per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, per il fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tale profilo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n.****);
– per quanto siano uno dei mezzi di prova per la qualificazione degli operatori economici sul piano economico – finanziario, possono rivelarsi in concreto inidonee a dimostrare i requisiti minimi di solidità economica e patrimoniale dell’impresa al momento della partecipazione alla gara, dovendo la stazione appaltante aver riguardo al dato sostanziale come emergente da tutti i documenti in suo possesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2018, n.****);
– sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2018, n.****);
– al fine della loro idoneità, non devono essere consacrate in formule sacramentali, essendo sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2016, n.****);
– vanno considerate “idonee” qualora gli istituti bancari abbiano chiarito la qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2017, n.****; IV, 29 febbraio 2016, n.****; IV, 22 novembre 2013, n.****);
– è rimesso alla stazione appaltante la valutazione dell’idoneità dei documenti presentati dall’operatore economico, impossibilitato alla produzione delle referenze bancarie (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n.****).
Dunque, dall’esame degli approdi giurisprudenziali riportati, emerge con ogni evidenza che le referenze bancarie, come anche ogni altro documento equivalente, devono consentire alla stazione appaltante di aver cognizione del grado di affidabilità economico – finanziario dell’operatore economico che abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara anche in relazione all’entità degli investimenti offerti; pertanto, non può reputarsi idonea a tale scopo una documentazione (referenza bancaria o altre attestazioni) che non abbia riguardo alla situazione finanziaria dell’operatore, ma del suo rappresentante legale, per quanto ne sia il socio di maggioranza.
In conclusione, le Referenze Bancarie costituiscono uno dei mezzi di prova dei requisiti economico – finanziari necessari ai fini della aggiudicazione; sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione; non devono essere consacrate in formule sacramentali e può essere sufficiente, per la loro idoneità, l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario.
avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale
avv. Anna Rita De Crescenzo

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