Il Tar Campania ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Marigliano avverso il Decreto di V.I.A. e il Decreto di A.I.A., a firma del dirigente della Giunta regionale della Campania, in favore della società nostra assistita.
In particolare, il TAR ha evidenziato che i provvedimenti impugnati sono attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera, con l’ulteriore rilievo per cui la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati.
Il Comune ricorrente, inoltre, non ha fornito prova che eventuali altri impianti da considerare nella valutazione cumulativa ricadano all’interno della predetta area di sicurezza.
sentenza Tar Campania, Napoli, n.7257.2023