Il TAR Lazio, Roma, ha respinto il ricorso proposto da una delle società avverso l’esclusione della stessa dalla partecipazione all’asta tenuta da TERNA per l’anno di consegna 2023.
Lo Studio ha difeso la società controinteressata assegnataria dell’asta.
Il Giudice ha ritenuto corretta l’esclusione della ricorrente; quest’ultima gestore degli impianti e della rete interna di Tecnoparco Valbasento, ha chiesto, per la seconda asta relativa all’anno 2023, la qualificazione come “unità di produzione nuova” della capacità di un’unità di produzione rilevante risultante da interventi di rifacimento mediante sostituzione di quattro motori e installazione di un nuovo centro di controllo, presenti presso la centrale elettrica del sito di Tecnoparco Valbasento.
Terna, ha tuttavia escluso la società dalla partecipazione all’asta, ritenendo che gli interventi di sostituzione previsti nel progetto di rigenerazione presentato da Veos “interessano 4 unità di produzione non rilevanti, che secondo quanto previsto dalla Disciplina – fase di prima attuazione approvata con DM 28 giugno 2019, non rientrano nella definizione di unità di produzione nuova e non sono quindi ammesse a partecipare al Mercato della Capacità”.
sentenza TAR Roma, n.752.2021