503132316

Il TAR Campania, Napoli, ha accolto il ricorso, proposto dallo Studio Legale Vitale, avverso il provvedimento di esclusione di una società nostra assistita dalla graduatoria per l’assegnazione dei lotti P.I.P.
Tale provvedimento trovava fondamento su una presunta genericità dell’attività che sarebbe stata insediata sul lotto richiesto; il TAR ha condiviso le doglianze sollevate osservando che “appare infatti evidente che l’attività di deposito e custodia per conto terzi proposta dalla ricorrente non fosse del tutto generica ma collegata all’attività “di produzione, realizzazione e distribuzione di manufatti per l’arredo urbano, in particolare panchine, cestini, dissuasori, griglie per la protezione degli alberi fioriere e stendardi”. L’esigenza di realizzazione del capannone infatti viene ricollegata alle richieste dei fornitori e alla carenza di materiali utili alle lavorazioni, al fine di provvedere “al deposito e stoccaggio delle materie per conto terzi.” Risulta dunque evidente, dalla lettura complessiva della scheda tecnica, che l’attività di custodia e deposito per conto terzi indicata dalla ricorrente aveva come riferimento le attività connesse a quelle oggetto dell’attività di produzione di manufatti di arredo urbano, e dunque i materiali necessari per tali lavorazioni, come rilevato nei secondi motivi aggiunti“.
sentenza TAR Napoli n.2913.2024

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