Con la decisione in commento, il Giudice di Appello ha riformato una decisione di primo grado, assumendo che le clausole della lex specialis devono essere interpretate nel rispetto del relativo significato letterale, concedendo spazio ad interpretazioni di ordine funzionale e/o teleologico solo laddove quella di matrice testuale non consenta di addivenire a soluzioni univoche e scevre di margini significativi di incertezza.
In sostanza è stato affermato che “Ciò non esclude tuttavia che, nella disciplina delle fattispecie che concretamente possono presentarsi all’attenzione dell’interprete, occorra estrapolare dalla pertinente disposizione di gara, pur letteralmente interpretata ed applicata, la norma che meglio si attagli alla loro specifica essenza”, ciò al fine di evitare che l’esasperato ossequio al tenore testuale della lex specialis dia adito ad esiti interpretativi dissonanti rispetto allo scopo che la stazione appaltante, mediante la sua formulazione, si prefiggeva di perseguire”.
I Giudici di Appello hanno affermato che la dedotta interpretazione delle clausole del bando trova sostegno nel carattere necessariamente “generale” delle clausole della lex specialis, le quali non possono contenere in maniera dettagliata tutte le fattispecie che possono astrattamente presentarsi.
E’ stato osservato che, affinché una clausola della lex specialis che delimiti la rilevanza di un determinato requisito con riferimento alla posizione soggettiva del concorrente (nella specie, quella di mandatario del RTI affidatario) possa ritenersi correttamente e razionalmente applicata alla concreta fattispecie, essa deve garantire che sia comunque individuabile un soggetto qualificato che possa astrattamente spendere quel requisito secondo i criteri fissati dalla clausola medesima, atteso che, in caso contrario, darebbe illogicamente luogo alla “dispersione” di quel requisito esperenziale, pur oggettivamente corrispondente alla previsione di gara.
Dunque, affinchè una previsione di gara concernente un requisito di ammissione e/o di selezione faccia riferimento, quale elemento aggiuntivo, al possesso di un determinato ruolo nell’ambito dell’organizzazione che ha maturato quel requisito (nella specie, quello di mandataria del RTI), occorre che sia configurabile un soggetto, eventualmente diverso dal concorrente, che quel ruolo possa vantare (ovvero, che vi sia un mandatario che potrebbe astrattamente far valere quel requisito): dovendo concludersi, in caso contrario, che la delimitazione del requisito in parola alla luce della posizione soggettiva dell’impresa coinvolta non sia applicabile alla specifica fattispecie, in quanto concernente un criterio selettivo non pertinente alla luce della specifica configurazione concretamente assunta dall’esperienza rilevante.
Avv. Domenico Vitale
Avv. Gabriele Vitale