L’Anac prende posizione (con deliberazione precontenzioso 12 gennaio 2022 n.4) sulla eterointegrazione della disciplina di gara per affidamenti sotto soglia sino al 30 giugno 2023 per la regolamentazione delle offerte anomale: deve ritenersi eterointegrata la disciplina di gara alla nuova formulazione dell’articolo 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.
Ciò in quanto le disposizioni normative contenute nell’art. 1 del decreto legge n.76/2020, convertito in legge n.120/2020, contengono una disciplina derogatoria, temporalmente limitata (sino al 30 giugno 2023), giustificata dall’esigenza di far fronte ad una congiuntura economica resa particolarmente difficile dalla pandemia da COVID-19: come tale prevale sulla disciplina dei contratti sotto-soglia prevista dall’articolo 36 del Codice appalti, con la conseguenza che le previsioni della lex specialis con essa incompatibili, con specifico riferimento alla disciplina dell’esclusione automatica delle offerta anomale, devono essere integrate e sostituite.
Il primo periodo dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n.76/2020, come modificato in sede di conversione, ha espressamente stabilito che le disposizioni derogatorie in tema di affidamenti sotto soglia «si applicano [al]le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023» (termine differito dall’articolo 51, comma 1, lettera a, sub 1) della legge n. 108/2021); pertanto, anche la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 1, che estende l’applicabilità del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di cinque offerenti (in luogo di dieci, di cui all’articolo 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016), si applica agli affidamenti diretti (ex articolo 1, comma 2, lettera a del D.L.) e/o alle procedure negoziate (ex articolo 1, comma 2, lettera b del D.L.) la cui determina a contrarre o atto equivalente è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, [ora 30 giugno 2023].
Avv. Domenico Vitale
Avv. Gabriele Vitale
anac del. 4. 12.1.2022