L’art.29 in commento costituisce un altro importante provvedimento da parte del Governo per proteggere la realizzazione del PNRR e di altre opere pubbliche, comprese quelle commissariate, contro i rischi derivanti dai rincari dei prezzi delle materie prime negli appalti di pubblici e segnatamente in quelli di lavori.
E’ in vigore dal 27 gennaio 2022, l’art. 29 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2022, n. 21.
Disposizione questa particolarmente attenzionata da tutti gli operatori del settore, anche per le prevedibili modifiche in sede di conversione, finalizzate a migliorare, nel senso della semplificazione, il testo normativo introdotto.
L’art.29 è rivolto essenzialmente ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.
L’articolo in questione reca disposizioni in materia di contratti pubblici, vigenti fino al 31 dicembre 2023; di seguito, quale cenno. Al primo comma, in relazione alle procedure di affidamento di contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cosiddetto codice degli appalti), i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (27 gennaio 2022), nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento d’urgenza, e, al momento, fino al 31 dicembre 2023, viene previsto che:
“a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste, dall’articolo 106, comma 1,
lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 “.
In questi casi, il comma in questione prevede che si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento.
Al riguardo si ricorda che il citato articolo 106, comma 1, lettera a), del codice degli appalti, in relazione alle modifiche dei contratti durante il periodo della loro efficacia, prevede che le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile unico di progetto (RUP), con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende; la deroga riguarda il quarto periodo della lettera a) ” Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà”.
Il comma 2 stabilisce, poi, che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisca la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei
singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione.
Lo stesso comma prevede, altresì, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
In sede di conversione del D.L. 4/2022, sono prevedibili modifiche, anche sostanziali, ed al chiaro scopo di semplificare il testo e le misure compensative da erogare; al momento piuttosto complesse nell’applicazione, soprattutto per quanto concerne la documentazione da allegare a supporto della domanda da parte dell’impresa esecutrice.
Altra possibile modifica, l’estensione al primo semestre 2022 delle compensazioni per i contratti di appalto in corso di esecuzione; in tal modo verrebbe data copertura, alle opere in corso, anche del Pnrr, evitando di bloccarne i lavori; anche se va detto che determinati materiali (calcestruzzo, energia e gasolio, che in questo periodo stanno subendo fortissimi aumenti) andrebbero ricompresi nell’elenco dei 56 materiali tenuti oggi sotto monitoraggio da Istat e Mims.
Infine, proprio nell’ottica di una semplificazione della procedura di riconoscimento della cd. compensazione, sempre in sede di conversione del d.l. 4/2022, il Governo sta valutando la possibilità di eliminare la presentazione di giustificativi e documenti, introducendo un meccanismo più semplice, con applicazione alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure; in tal senso già circolano bozze di modifica, anche con la possibilità delle stazioni appaltanti di utilizzare già in partenza la metà degli accantonamenti per imprevisti nel quadro economico del singolo intervento, le risorse provenienti da ribassi d’asta e le ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente.
La stessa ANAC ha segnalato la possibilità di estendere le compensazioni alle forniture, soprattutto per quelle in campo sanitario, visto il particolare periodo di emergenza Covid.
Ultima considerazione dalla norma in argomento: sempre più necessario risulta intervenire complessivamente sul Codice dei contratti pubblici (d.lg.vo 50/2016), oramai emendato ed integrato in più parti; di certo la normativa emergenziale sta aiutando e non poco gli operatori economici in
un settore (in particolare dei lavori pubblici) che necessita di un intervento importante al fine di salvaguardare i relativi profili occupazionali; sarebbe auspicabile un nuovo testo del Codice più snello e in linea con la normativa comunitaria.
Avv. Domenico Vitale
Avv. Gabriele Vitale