La questione oggetto della disamina da parte dell’Adunanza plenaria concerne i rapporti tra le lettere c-bis) ed f-bis) dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n.50 del 2016, con particolare riferimento alle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi in esse contenute.
I principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria, 28 agosto 2020, n.16, possono essere così sintetizzati:
– la falsità delle informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c-bis), dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
– in conseguenza di ciò la stazione appaltante è chiamata a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;
– alle medesime conseguenze è soggetta l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico;
– la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c-bis) della medesima disposizione.
In sostanza, l’art. 80, comma 5, lettera c-bis), distingue tra dichiarazioni omesse (rilevanti in quanto abbiano inciso, in concreto, sulla correttezza del procedimento decisionale), fuorvianti (rilevanti nella loro attitudine decettiva, di “influenza indebita”) e propriamente false (rilevanti, per contro, in quanto tali); solo la falsità dichiarativa, di cui alla lettera f-bis), oltre a dare luogo alla segnalazione all’ANAC, ai sensi del comma 12 della medesima disposizione, ha attitudine espulsiva automatica e potenzialmente ultrattiva.
Peraltro, si evidenza che rispetto alla falsità dichiarativa (o documentale), le informazioni false o fuorvianti, sono caratterizzate da un elemento specializzante, dato dalla loro idoneità a «influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» della stazione appaltante.
Ne consegue che ai fini dell’esclusione non è sufficiente che l’informazione fornita sia falsa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara.
Al riguardo, determinante sarà il ruolo svolto dall’amministrazione, la quale sarà chiamata a stabilire se l’informazione resa sia effettivamente falsa o fuorviante, se sia in grado di sviare le proprie valutazioni e, infine, se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità; la stessa dovrà, ancora, stabilire se quest’ultimo abbia omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità.
Detta valutazione, laddove assente, non potrà essere rimessa al giudice amministrativo; laddove svolta, opereranno per essa i consolidati limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di carattere discrezionale, i quali impongono una valutazione sulla correttezza dell’esercizio del potere informato ai princìpi di ragionevolezza e proporzionalità e all’attendibilità della scelta effettuata dall’amministrazione.
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