Con recente delibera n.***/2020, l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (cd. A.N.A.C.), in riferimento ad una procedura di gara, ha accolto l’istanza di precontenzioso, presentata dalla impresa concorrente risultata seconda in graduatoria, con la quale è stato richiesto di accertare l’effettivo possesso delle regolari attestazioni SOA, in capo al Consorzio aggiudicatario, dal momento della presentazione della domanda di partecipazione fino alla definitiva aggiudicazione.
In sostanza, con la delibera in esame, l’A.N.A.C. ha chiarito che la disciplina vigente per le singole imprese concorrenti non può applicarsi anche ai consorzi stabili, in quanto: le prime, in sede di partecipazione ad una procedura di gara, possono esibire alla Stazione appaltante la sola domanda di verifica triennale o di rinnovo della attestazione SOA, proposta entro e non oltre il relativo termine; i secondi, in caso di scadenza intermedia dell’attestazione medesima, possono richiederne l’adeguamento solo dopo che l’impresa consorziata colpita da scadenza abbia ottenuto, con esito favorevole, la verifica dei requisiti o il rinnovo della propria attestazione.
Dunque, per il Consorzio stabile non può porsi un onere di osservanza di un termine determinato, essendo incerto il giorno dal quale l’adempimento dovrebbe essere posto in essere. Ciò che appare imprescindibile, giacché rappresenta principio accolto dalla legislazione del settore, è che lo stesso presenti la prescritta domanda di adeguamento entro, e non oltre, il termine per la presentazione delle offerte.
avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale
avv. Anna Rita De Crescenzo