L’Autorità Nazionale AntiCorruzione, con delibera n.44/2020, ha accolto l’istanza di precontenzioso, presentata dalla società LU.NA. Costruzioni s.r.l., con la quale è stato chiesto l’accertamento del mancato possesso del requisito SOA da parte del Consorzio aggiudicatario.
In particolare, l’ANAC ha affermato che se è vero che “l’impresa che concorre da sola può partecipare alla gara esibendo alla Stazione Appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo dell’attestazione” è pur vero che “analoga disciplina non è tuttavia prevista per il consorzio stabile”.
Ciò in quanto, in caso di scadenza intermedia, l’adeguamento dell’attestazione può essere richiesto da parte del consorzio stabile solo dopo che l’impresa consorziata colpita da scadenza abbia ottenuto la verifica positiva dei requisiti o il rinnovo della propria attestazione.
Per il consorzio stabile, quindi, non può porsi un onere di osservanza di un termine determinato, essendo incerto il giorno dal quale l’adempimento dovrebbe essere posto in essere. Ciò che appare imprescindibile, perché costituisce principio accolto dalla legislazione del settore, è solo che entro il termine per la presentazione delle offerte il consorzio abbia presentato la prescritta domanda di adeguamento.
delibera ANAC 44.2020