impianto-riciclaggio

Il Tar Campania ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Marigliano avverso il Decreto di V.I.A., a firma del dirigente della Giunta regionale della Campania, in favore della società Ri.Genera s.r.l. nostra assistita.
In particolare, il TAR ha evidenziato che “le principali censure dedotte appaiono calibrate sul presupposto, non condivisibile, secondo cui il decreto dirigenziale del 4.10.2019, emesso sulla base della conferenza di servizi conclusa il 12.7.2019, sarebbe configurabile, oltre che come “provvedimento di valutazione di impatto ambientale”, anche come “autorizzazione unica regionale” (cd. PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 per l’impianto di trattamento rifiuti in argomento, sulla base di quanto espressamente indicato nell’oggetto dell’atto;
Ritenuto, tuttavia – posto che il procedimento è stato avviato con istanza di VIA del 9.5.2017, ossia prima del 16.5.17, e che dunque allo stesso non si applica la novella normativa richiamata, che ha unificato i due procedimenti in questione – che l’atto impugnato, conformemente alla parte motiva ed al contenuto dispositivo, va invece qualificato come decreto di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 26 del T.U. Ambiente”.
ordinanza Tar Campania, n.95.2020

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