Il Tar Campania, con sentenza n.6098/2019, ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di P.d.C. per ristrutturazione e recupero di abitazione rurale ai sensi dell’art.3, comma 1 lett. d) del DPR n.380/2001 (cd. Demo-Ricostruzione).
Il Giudice Amministrativo, in particolare, ha evidenziato che “La ristrutturazione edilizia presuppone come elemento indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche planivolumetriche ed architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire” (Cons. Stato, IV, 15/9/2006, n.5375); non è sufficiente che si dimostri che un immobile in parte poi crollato o demolito è esistente, ma è necessario che si dimostri oltre all’an anche il quantum, cioè l’esatta consistenza dell’immobile preesistente del quale si chiede la ricostruzione. Occorre, quindi, la possibilità di procedere, con un sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell’edificio, in modo tale che, seppur non necessariamente “abitato” o “abitabile”, esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione”.
sentenza Tar Campania 6098.2019