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I Giudici Amministrativi, accogliendo le censure degli scriventi, hanno rigettato tutti i ricorsi proposti innanzi il TAR sulla scorta, tra le altre, della seguente motivazione in diritto:
– la norma in questione (art.143, comma 11, T.U. Enti Locali, in forza della quale il Giarrusso è stato escluso dalla tornata elettorale) deve essere interpretata nel senso in cui “il primo turno elettorale di livello comunale deve ricomprendere l’ente sciolto – e non un qualunque Ente Comunale nell’ambito del territorio Regionale come invece sostenuto dai ricorrenti – proprio perché, in caso contrario, si rischierebbe da un lato di vanificare la funzione “afflittiva” che il Legislatore ha sicuramente tenuto presente con la misura in esame che rappresenta un rimedio volto alla salvaguardia di beni primari della collettività nazionale, al fine di evitare il ricrearsi delle situazioni, cui lo scioglimento dell’Ente ha inteso ovviare, di ingerenza e condizionamento da parte delle associazioni criminali operanti sul territorio e di grave dissesto cagionato all’ente locale, dall’altro di svilire la finalità preventiva che detta misura persegue evitando che a mezzo di una nuova rielezione, a distanza di poco tempo dallo scioglimento dei precedenti organi politico amministrativi, possano di nuovo prodursi i menzionati fenomeni degenerativi che hanno provocato l’intervento statale”.
Tar Campania, Napoli, n.3290.2018
Tar Campania, Napoli, n.3288.2018
Tar Campania, Napoli, n.3289.2018
Tar Campania, Napoli, n.3293.2018
Tar Campania, Napoli, n.3292.2018
Tar Campania, Napoli, n.3291.2018

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