Il Tar Campania, Napoli, ha ritenuto fondato il ricorso da noi proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto adottato nei confronti delle società nostre assistite.
In particolare, il Collegio ha osservato che, secondo il criterio della soccombenza virtuale, ove non fosse intervenuta la riammissione delle società ricorrenti alla procedura di gara, il ricorso sarebbe stato accolto e, pertanto, ha riconosciuto il rimborso delle spese di giudizio e del contributo unificato.
Tar Campania, Napoli, n.4623.2017