Il principio dell’anonimato dei concorsi pubblici rappresenta una garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d’accesso agli impieghi nelle amministrazioni.
La procedura di concorso relativa all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato è stata puntualmente disciplinata, per la sessione 2016, dal D.M. 1° dicembre 2016 con il quale sono state fornite, alle Commissioni esaminatrici, le modalità operative da rispettare ai fini della regolarità della procedura.
Rilevante, a tal proposito, è la previsione di cui alla pag. 2 del medesimo D.M. ed in particolare:
“– la preventiva assegnazione degli elaborati dei candidati a ciascuna sottocommissione, in sede di abbinamento, dopo un congruo mescolamento delle buste;
– la partecipazione a tutte le operazioni di abbinamento e mescolamento delle buste delle varie componenti professionali”.
La recente giurisprudenza amministrativa, ed in particolare il Tar Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, 22 agosto 2017, n.317, ha ritenuto tale omissione sufficiente per disporre il riesame degli elaborati, con garanzia dell’anonimato che si deduce violato.
Si riporta stralcio della suddetta ordinanza:
“Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 558/17, punto 15 e segg., depositata in udienza dal ricorrente a sostegno del motivo di gravame rubricato sub G);
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2016, depositato dall’Avvocatura dello Stato, pag. 2, che indica alle Commissioni esaminatrici le modalità operative da rispettare ai fini della regolarità della procedura ed in particolare:
“– la preventiva assegnazione degli elaborati dei candidati a ciascuna sottocommissione, in sede di abbinamento, dopo un congruo mescolamento delle buste;
– la partecipazione a tutte le operazioni di abbinamento e mescolamento delle buste delle varie componenti professionali”;
Rilevato che i verbali esibiti dall’Amministrazione pubblica non dimostrano l’avvenuto rispetto delle predette modalità operative;
Ritenuto, pertanto, di dover ordinare all’Amministrazione il riesame del provvedimento impugnato, con garanzia dell’anonimato che si deduce violato;
Ritenuto che l’anonimato può essere garantito con una nuova numerazione con oscuramento del precedente giudizio, con l’imbustamento degli elaborati e con la ricorrezione contestuale con altri elaborati di dieci candidati estratti a sorte in contraddittorio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 4214/2009; ord. n. 1365/2010)”.
avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale